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Considerare il contagio da Covid-19 come un infortunio apre degli scenari nuovi in ambito di responsabilità aziendale in caso di mancata o parziale applicazione dei protocolli predisposti. Per questo motivo è stato necessario un emendamento da parte del ministero del Lavoro a integrare il dl Liquidità al fine di garantire una tutela alle imprese in termini di responsabilità civili e penali nei confronti dei propri dipendenti.

In seguito a numerose richieste di chiarimenti sull’argomento da parte di imprenditori di diversi settori, sport system incluso, è stato necessario trovare una risposta esaustiva alla tematica considerando i due organi predisposti, quali l’Inail e il ministero del Lavoro.

La spinosa tematica era già stata affrontata dinfatti all’Inail con una nota del 15 maggio 2020 per precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

“Le responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale né civile”.

La proposta avanzata dal ministero è stata quella di una riformulazione delle diverse proposte avanzate fino a creare un testo che è stato votato in commissione alla Camera e che recita:

«Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’ adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Con questo nuovo dispositivo che si associa alla nota dell’Inail, si vuole rassicurare i datori di lavoro che hanno applicato i protocolli in caso di nuovi contagi. In un certo senso, il testo sembra assolvere anche dalla colpa l’imprenditore che abbia applicato i protocolli di sicurezza per mitigare i rischi di possibile contagio sul luogo di lavoro.

Questo emendamento rappresenta un passo in avanti rispetto al concetto di rischio professionale introdotto nel 1995. La nota inoltre chiarisce che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incideranno sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata.